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Benedetto XIV
Ex omnibus christiani


1. Essendo a Noi giunta da tutte le parti del Mondo Cristiano (delle quali è stato affidato alla debolezza Nostra il Pastorale Governo) più e più volte la notizia di molte cose, le quali tengono l’animo Nostro altamente agitato e sollecito pel buono stato di tutte, e di ciascuna Chiesa in particolare; a stento ve n’è stata alcun’altra che ci abbia recato maggior turbamento e dolore quanto i gravissimi dispareri e le controversie, dalle quali da qualche anno in qua purtroppo conosciamo essere agitati codesto fiorentissimo Regno e la Cattolica Nazione di Francia. Invero, in queste turbolenti circostanze, non abbiamo mancato di porgere Noi stessi, e di far porgere ad altri ancora, umili preghiere a Dio O. M., e di supplicarlo, perché Egli, ch’è il Dio della pace, si volesse degnare di restituire alle vostre Chiese agitate una vera e stabile tranquillità. Più volte abbiamo scritto al Nostro carissimo Figlio Ludovico, Re Cristianissimo di Francia, implorando la sua mediazione e potenza a difesa e sostegno dell’Ecclesiastica Pace. E rispondendo a tutti coloro che a Noi e all’Apostolica Sede ricorsero per le presenti emergenze, ci siamo sempre espressi di essere pronti ed apparecchiati in tutto il corso di Nostra vita a dare con tutto il piacere una mano per stabilire la Pace della Chiesa Gallicana (che Noi sinceramente e costantemente amiamo) e per intraprendere ed ultimare tutte quelle cose che ci fossero proposte, purché i progetti fossero riconosciuti atti e valevoli ad estirpare la rea semenza dei mali, e la cui esecuzione, accompagnata dalla speranza di felice successo, potesse tendere al fine bramato.

2. La lettera scrittaci dall’Assemblea del Clero Gallicano sotto il dì 31 ottobre dell’anno scorso, Ci ha non poco sollevato dal grave e lungo disturbo, che abbiamo provato fin qui per le cose vostre; leggendola, abbiamo riconosciuto, Venerabili Fratelli, la vostra fermezza e costanza, la vostra perfetta unione nel conservare illibato il deposito della vera e sana Dottrina, come pure ad imitazione dei vostri maggiori il rispetto e la venerazione verso la S. Sede, che è il centro della Cattolica unità. Ed invero abbiamo scoperto non trovarsi tra di voi alcun disparere per ciò che spetta alle canoniche regole e ai principi, ma solamente non convenire voi nell’eleggere, e fissare i mezzi dei quali faccia d’uopo servirsi per mettere in uso gli stessi comuni principi. Quantunque fosse desiderabile che nella vostra adunanza non si avesse codesto disparere, tuttavia non ci reca meraviglia, ben consapevoli essere simili dissensi accaduti altre volte tra Vescovi, riguardevoli per dottrina e santità di costumi, in occasione dell’esame di gravissimi affari. Ad accrescere poi in Noi la concepita consolazione hanno molto contribuito l’eccellente pietà e religione del Re Cristianissimo, accompagnate dal suo ereditario ossequio verso questa Apostolica Sede, il quale a meraviglia è spiccato non solo nell’ultima lettera del 19 dicembre dell’anno scorso, in cui Ci compiegò e trasmise quella del Clero, ma nell’altre tutte a Noi indirizzate. In queste possiamo e dobbiamo attestare aver Noi apertamente scoperto sentimenti tali del suo regio animo, quali grandemente convengono a un Principe Cattolico, pieno di Religione, di pietà, di zelo verso Iddio e la Sede Romana, come pure amantissimo che ritornino e si conservino perpetue nel suo Dominio la pace e la concordia.

3. Certamente tale e tanta è nella Chiesa di Dio l’autorità dell’Apostolica Costituzione Unigenitus, ed esige questa dappertutto venerazione, ossequio ed ubbidienza, che nessun fedele può, senza pericolo di sua eterna salute, sottrarsi dall’accettarla, e in qualsivoglia maniera contraddirla. Quindi ne consegue che in quella controversia ch’è insorta, se si debba o no negare ai refrattari di questa Costituzione il Santissimo Viatico, ch’essi richiedono, si deve francamente rispondere che deve essere loro negato qualora essi siano pubblicamente e notoriamente refrattari alla predetta Costituzione, e ciò in vigore della regola generale, che proibisce di amministrare l’Eucaristica Comunione a qualunque pubblico e notorio peccatore, ancorché egli pubblicamente o privatamente la domandi.

4. Coloro, poi, che sono pubblicamente e notoriamente refrattari in rapporto al caso di cui si tratta; coloro che sono stati dichiarati rei per sentenza di Giudice competente, e a motivo d’essere essi ostinati nel negare la dovuta venerazione, ossequio, ubbidienza alla predetta Costituzione Unigenitus; coloro, ancora, che in giudizio abbiano confessato una medesima contumacia; coloro, pure, che sebbene non siano stati dal Giudice condannati né abbiano confessato in giudizio la propria reità, nientedimeno in congiuntura di ricevere il Viatico, spontaneamente professano la propria disubbidienza e contumacia contro la Costituzione Unigenitus, o si sappia che in passato essi hanno commesso alcuna cosa manifestamente contraria alla venerazione, ossequio e ubbidienza dovuta alla stessa Costituzione, e moralmente perseverano nello stesso impegno (il che sia così comunemente noto, che il pubblico scandalo indi sorto fino allora non sia cessato), in simili casi corre la stessa certezza morale che si ha in quei fatti nei quali il Giudice ha pronunziato sentenza; o almeno si sostituisce un’altra morale certezza simile ed equivalente alla predetta.

5. Nel che si deve avvertire la differenza che passa tra quella notorietà, con la quale viene scoperto qualche mero fatto, il reato del quale consiste nella sola azione esterna (come sarebbe quella di un usuraio e di un concubinario) e un’altra specie di notorietà, con la quale accade d’esser messi in vista quei fatti esterni, il reato dei quali ancora assai più dipende dall’interna disposizione dell’animo, e della quale specie di notorietà presentemente si tratta. Imperocché il primo provar si deve con argomenti gravi; ma con molto più gravi e certi provar si deve il secondo.

6. Non si deve però dire trovarsi negli altri casi quella morale certezza, che di sopra accennammo, nei quali il delitto sta appoggiato a mere congetture, a presunzioni e a discorsi vaghi ed incerti, i quali il più delle volte nascono da uomini di mal talento, che si lasciano trasportare dai pregiudizi per le loro opinioni, e dallo spirito di partito. Se si presta fede ad essi, è abbastanza noto, per l’esperienza sì dei passati, che dei nostri tempi, quanto facilmente accada che gli uomini errino, s’ingannino e camminino a rovescio.

7. Poiché però alcuni Pastori delle anime e ministri della Chiesa, commendabili per la loro pietà e zelo, appoggiando sia simili congetture e presunzioni, allorché sono chiamati ad amministrare a taluni il sacro Viatico stanno dubbiosi e irresoluti nel timore di non poterlo amministrare senza aggravio della propria coscienza, prescriviamo adesso quella regola certa di operare che essi devono seguire.

8. Innanzitutto devono tener presente questo, cioè se colui che chiede l’estremo Viatico sia stato ammesso dal proprio Parroco, specialmente nel tempo di Pasqua, alla sacra Comunione; se a lui non è stata negata giammai in vita, segno sarà che egli è stato scevro da ogni colpa, o almeno non creduto veramente peccatore notorio; dal che seguirà non potersi negare il sacro Viatico a costui che, sull’ultimo di sua vita, pubblicamente lo richiede, quando però tra l’ultima Comunione e il tempo in cui domandai Sacramenti non si scoprisse aver egli commesso alcuna cosa, per cui contratta avesse, secondo abbiamo detto, la taccia di pubblico e notorio peccatore.

9. Quando poi non appaia loro, per questa sorta di fatti, un fondamento certo cui si possano appoggiare, e dall’altra parte non spregevoli presunzioni e gravi e forti indizi militino contro l’ammalato, pei quali non sia loro possibile deporre ragionevolmente lo scrupolo insorto in siffatte circostanze, occorre che essi, licenziati prima gli astanti, parlino all’infermo, e a lui mostrino con tutta la maggiore disponibilità e mansuetudine, non a guisa di chi vuole disputare e convincerlo, quali siano, e di qual sorta, gli indizi, che gli rendono sospetto il tenore di sua vita; pregandolo e scongiurandolo a ravvedersi almeno in quella circostanza di tempo, da cui l’eterna sua sorte dipende; dimostrandogli inoltre che, sebbene apparecchiati siano per conferirgli l’estremo Viatico, e ancora di più che glielo amministrino, non per questo però egli sarà sicuro nel Tribunale di Gesù Cristo; ma che anzi si farà reo d’un nuovo ed orrendo delitto, dopo che avrà mangiato e bevuto la sua condanna; del resto si protestino di non amministrargli il Sacramento del Corpo di Gesù Cristo, se non per ubbidire alla Chiesa, che così comanda. Essa, oltre la premura che ha di prevenire i pubblici scandali, ancora per la sua pietà procura d’impedire l’infamia dell’ammalato, e perciò non lo discaccia dalla sacra mensa, perché sebbene lo giudichi peccatore nel cospetto del Signore, non lo riconosce però per tale pubblico e notorio nel suo Tribunale.

10. Dovete pertanto voi, Venerabili Fratelli, proporre codesta norma di giudicare e di operare, come approvata dal Nostro giudizio e dalla Sede Apostolica, agl’inferiori Pastori e a tutti i Sacerdoti legittimi ministri dei Sacramenti nelle vostre Città e Diocesi, perché la seguano e l’osservino.

Il giudizio da Noi dato intorno alle controversie presenti si appoggia alle regole ecclesiastiche, ai Decreti dei Concili tenuti altre volte in codesti paesi della Francia; è sostenuto pure da gravi Teologi della stessa vostra Nazione. Siccome adunque è stata per voi non piccola lode, seguendo gli esempi dei vostri maggiori, deferire a Noi e alla Sede Apostolica le controversie nate costì e i dubbi insorti, domandando una regola certa per richiamare e conservare la pace delle Chiese Vostre, così adesso vieppiù adempirete alle parti del vostro ministero, e maggior merito acquisterete innanzi a Dio e alla Chiesa se farete di tutto, perché la prescritta regola si osservi onninamente negli occorrenti casi. Il che con tanta maggior fiducia aspettiamo da voi, e ce lo auguriamo, in quanto siamo certi di non aver omesso alcuna diligenza e studio, sia nel considerare ed esaminare gli articoli, che i Vescovi adunati nei predetti comizi del Clero, sebbene non concordemente, Ci proposero, prendendo Noi lume, e ricavando dalla stessa loro discrepanza le nozioni opportune ed atte ad intendere a fondo il punto, e a definirlo con retto giudizio; sia ancora nel leggere e pesare i voti scritti dai nostri Venerabili Fratelli Cardinali di questa S. R. C., i consigli dei quali su questa materia abbiamo Noi richiesti; sia finalmente nell’eseguire e fare quel di più che ci potesse meritare l’assistenza del divin lume, che non abbiamo mai tralasciato d’implorare ardentemente.

11. Né dubitiamo, che il carissimo Nostro Figlio, il Re Cristianissimo, dopo aver non solamente approvato la risoluzione da voi presa, ma ancora, come abbiamo accennato di sopra, nelle lettere a Noi indirizzate, non ha mostrato difficoltà alcuna di promuoverla e spalleggiarla; attesa la sua nota religione e pietà verso Iddio e la S. Chiesa, avrà a cuore di aiutarvi, perché possiate voi, e gli altri inferiori ministri Ecclesiastici nell’amministrazione dei Sacrosanti Misteri, regolarvi a tenore di quanto è stato prescritto. Appoggiati pertanto a questa fiducia non abbiamo giudicato opportuno trattare qui degli altri articoli da voi trasmessici, e concernenti i diritti Episcopali intorno al concedersi, o negarsi, l’uso dei medesimi Sacramenti, e intorno a varie controversie insorte su questo punto; ma abbiamo giudicato piuttosto discuterne in altre lettere col Re Cristianissimo, perché egli, con la grandezza dell’animo suo e con la sua eccellente virtù, difenda i sacri diritti dei Vescovi. Il che certamente speriamo che egli sia per fare, stimolato dalla pratica già da lui tenuta, come pure da quella dei suoi maggiori; affinché le nobilissime Chiese di Francia, secondando i nostri voti e i vostri, si rallegrino di aver conservato con il suo regio favore il loro antico decoro, e la tranquillità turbata per qualche tempo e subitamente recuperata. E per dar principio a questo desiderabilissimo successo, con tutto il nostro amore concediamo a voi e a tutti i popoli soggetti alla vostra cura l’Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 16 ottobre 1756, diciassettesimo anno del Nostro Pontificato.