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Benedetto XIV
Quam ex sublimi


Da questa sublime specola del sacrosanto apostolato, in cui risiediamo per l’ineffabile abbondanza di divina bontà e non certo per merito, per la greve cura di tutte le Chiese a noi affidata e imposta al fine di governare tutte le anime redente dal Sangue di Gesù Cristo, in altro momento, esattamente il 26 gennaio 1753, adottammo misure di previdenza Apostolica per le Indie Orientali. Anche in quelle regioni, venerabili Fratelli e diletti Figli, in cui Voi siete assegnati e insediati e con lodevole perseveranza assolvete il vostro apostolico magistero non senza gravi disagi e assidue fatiche, non sopportiamo che quei provvedimenti siano desiderati, allo stesso modo che l’immensa carità di Gesù Cristo, Principe supremo dei Pastori, Ci sospinge con forza a dedicare tutta l’attività e lo zelo Nostro a questo fine e tanto più alacremente, quanto più sappiamo che sono lontane da Noi quelle regioni.

1. Non senza grave affanno del Nostro animo di Pontefice avevamo appreso, proprio dai Vicari Apostolici delle Indie Orientali, che un tale, insignito del titolo e della funzione di Vescovo (ma senza un coadiutore destinato a succedergli), conclusa la vicenda terrena della carne, era volato in cielo per riporvi la corona meritata con le fatiche apostoliche, ma nessuno era stato scelto e incaricato di esercitare l’ordinaria giurisdizione in vece del defunto Vicario Apostolico. Per questi motivi a tutti e ai singoli Vicari Apostolici ingiungemmo e ordinammo che coloro i quali non avessero né un coadiutore del Vescovo con successione futura, né un Vicario generale proveniente dal Clero, sia secolare, sia regolare, tosto che fosse pervenuta a ciascuno di loro notizia certa dell’altra Nostra Lettera prima spedita in simile forma di Breve, incaricassero un Vicario appartenente al clero, sia secolare, sia regolare, capace e idoneo che, sopraggiungendo la morte di un Vicario Apostolico senza un Coadiutore con futura successione, come delegato di questa Santa Apostolica Sede, fosse tenuto ad attribuirsi il governo del Vicariato Apostolico, finché non prenda possesso dello stesso Apostolico Vicariato un nuovo Vicario Apostolico che sia stato nominato da questa stessa Santa Sede o finché dalla stessa Santa Sede non si sia proceduto ad altra ordinazione.

Inoltre, come già si è detto, dopo che il Vicario generale abbia prescelto un Vicario Apostolico, Noi, secondo lo spirito della nostra apprezzata Lettera e con Autorità Apostolica, concedemmo e attribuimmo tutte e le singole facoltà che varranno perpetuamente nei tempi avvenire e che sono riconosciute inerire e competere ai Vicari capitolari di ogni Chiesa Cattedrale quando sia vacante la sede. E ancora allo stesso Vicario generale, dopo la morte del Vicario Apostolico, concedemmo e comunicammo l’uso e l’esercizio di quelle facoltà di cui si valeva e godeva in vita il defunto Apostolico Vicario Vescovo, eccettuate quelle facoltà che richiedono Ordine e requisiti vescovili o che non siano esercitate senza l’uso degli Oli sacri. Ogni qual volta poi urgesse la necessità, accordammo e conferimmo anche al Vicario generale il potere di consacrare i Calici, le Patene e gli Altari portatili con i sacri oli i benedetti dal Vescovo.

2. Inoltre, come parimenti abbiamo appreso, le stesse occasioni e proprio gli stessi casi càpitano in codeste regioni in cui vi adoperate di onorare l’incarico a Voi affidato. Al contempo si è saputo che in certi luoghi parecchi Vicari apostolici, non insigniti del titolo e della funzione di Vescovi, ma solo in grazia di una Lettera Apostolica sia sotto piombo, sia spedita in simile forma di Breve, sono destinati a ricoprire tale ufficio in luogo del Vicario Apostolico, dopo la morte dei titolari. Per tali motivi gli stessi provvedimenti e le facoltà sopraddette adottate e concesse a favore delle Indie Orientali, nello stesso modo e forma, e non altrimenti, estendiamo a tutti i Vicari Apostolici di codeste Regioni, sia insigniti del titolo e del carattere vescovile, sia dotati solo di dignità sacerdotale. E a questi Sacerdoti Vicari Apostolici (come si è premesso) parimenti ingiungiamo e ordiniamo che ciascuno, memore della propria morte, sia tenuto a nominare un pro-vicario, purché esperto e idoneo, che dopo la morte del superiore debba assumere la carica di Vicario Apostolico, e che permanga nell’ufficio dello stesso vicariato e che debba agire usando quelle sole facoltà di cui si serviva, fruiva e godeva il defunto vicario, finché un nuovo Apostolico Vicario designato dall’Apostolica Santa Sede entrerà nel possesso e nel governo dello stesso Vicariato.

3. Inoltre, poiché fu risaputo e accertato or non è guari che in Irlanda, Albania, Macedonia, Serbia, Bulgaria, nelle Isole del Mar Egeo, in Persia, in Mesopotamia (come forse anche altrove) si trovano alcuni Venerabili Fratelli Arcivescovi e Vescovi ordinari dei luoghi, di cui alcuni hanno sotto di sé il Capitolo dei Canonici, altri invece sono privi di tale Capitolo dei Canonici, perciò con pari misura e autorità stabilimmo, prescrivemmo e ordinammo che, sopraggiungendo la morte di un superiore, subito si proceda alla elezione del Vicario capitolare, conforme al costume, uso e consuetudine fin qui rispettati.

Ciò proprio dove si aduna il Capitolo dei Canonici o soltanto con la partecipazione dei Canonici, se così già si convenne e si ritenne per costume, oppure con la partecipazione dei Canonici insieme con altri ecclesiastici, quando risulti che costoro sono sempre intervenuti in tali occasioni e hanno espresso il loro voto in tale elezione. Quando poi non si convochi il Capitolo dei Canonici, i parroci, sia soli, sia con altri ecclesiastici, in conformità delle stesse norme e modalità e dell’osservanza della consuetudine tramandata dal passato, partecipino all’elezione del Vicario capitolare. Ma in queste elezioni dei Vicari capitolari, vogliamo, disponiamo e ordiniamo che in tutto siano rispettate le Costituzioni del Concilio Tridentino, soprattutto della sezione ventiquattresima, capitolo sedicesimo.

4. Inoltre vogliamo e ordiniamo che in quei luoghi, nei quali Venerabili Fratelli Superiori ordinari, residenti negli stessi luoghi, non hanno sotto di sé né un Capitolo di Canonici né parroci nelle loro città e diocesi, ma vi si trovano soltanto alcuni sacerdoti e missionari, dispersi per terre e villaggi, così che quando accada che muoia un qualunque superiore, non riescano a convenire insieme, allora il Vicario generale, già nominato dal defunto superiore, subito sia riconosciuto, diventi e sia eletto Vicario capitolare, dotato delle suddette facoltà che spettano di diritto ai Vicari capitolari e ricopra l’incarico di Vicario capitolare finché un nuovo superiore designato da questa stessa Santa Sede non verrà in quel luogo e non ne avrà assunto il governo. In verità non è facile rinvenire, in quei luoghi, ecclesiastici capaci che in qualche Università degli Studi siano stati laureati dottori o licenziati in diritto canonico, come è richiesto per ricoprire la carica del Vicariato, sia capitolare, sia generale. Noi, pur commiserando le calamità di quelle regioni, con pari misura e dignità vogliamo e dichiariamo che chiunque sia da eleggere a Vicario capitolare nei casi predetti, purché sia esperto e idoneo al governo e alla guida, per ora e per allora sia considerato come se fosse stato laureato dottore o licenziato in diritto canonico.

5. Abbiamo deliberato con questa presente Lettera che ogni punto contenuto in essa dovrà sussistere sempre fermo, valido ed efficace, e che debba conseguire e ottenere il suo pieno ed integro effetto e che da tutti coloro cui spetta si debba obbedienza secondo le circostanze, come e non altrimenti è detto nelle premesse, da parte di ognuno dei giudici ordinari, dei delegati, nonché degli auditori delle cause del Palazzo Apostolico e dei Cardinali della Santa Romana Chiesa e delle Congregazioni degli stessi Cardinali e di chiunque altro ricopra e ricoprirà una carica preminente o eserciti il potere: e che vano e inoperante sia ciò che diversamente, al di fuori di questa Lettera, si compia da qualunque autorità, consapevolmente e per ignoranza.

6. Ciò, nonostante le Costituzioni Apostoliche e quelle speciali deliberate nei Concili i Universali, Provinciali e Sinodali, e le Regole e qualsiasi altro Decreto, in genere o in ispecie, concesso, confermato o innovato, che in qualsiasi modo sia in contrasto con quanto premesso.

Per il resto, Venerabili Fratelli, Diletti Figli, Noi vi accompagniamo con le stesse parole ed esortazioni apostoliche con le quali salutammo i Vicari Apostolici delle Indie Orientali.

Pertanto, conforme al principio della saggezza Apostolica e della Nostra Autorità, coerente soprattutto nel procurare la salute delle anime, principio da Noi accolto e a ciascuno di voi prescritto, vedete quanto grande sia l’impegno della missione apostolica a ciascuno di voi congiunto: per esso adoperatevi, in modo che attraverso continui travagli, vigilanza e sollecitudine pastorale, possiate ottenere che non perisca nessuno dei fedeli di Cristo a voi affidati e dei quali si dovrà render ragione al Supremo Principe dei Pastori ed eterno giudice; che tutti conseguano l’eterna salvezza e che a voi sia attribuita da Dio, giusto rimuneratore, la mercede dovuta ai vostri meriti. Noi frattanto, Venerabili Fratelli, diletti Figli, con l’aiuto del presidio celeste, con tanto affetto impartiamo l’Apostolica Benedizione anche ai popoli delle vostre Diocesi.

7. Vogliamo poi che, ricevutala presente lettera o anche copie stampate di essa e sottoscritte dal Prefetto e dal Segretario (in carica secondo le circostanze) della Congregazione dei Venerabili Fratelli Nostri Cardinali di Santa Romana Chiesa preposti agli uffici di Propaganda della Fede e munite del sigillo della stessa Congregazione, si presti ad esse la stessa fede che si presterebbe a questa stessa presente Lettera se fosse esibita o mostrata.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l’anello del Pescatore, il giorno 8 agosto 1755, nell’anno decimoquinto del Nostro Pontificato.