+
Benedetto XIV
Satis vobis compertum


Non abbiamo dubbi, Venerabili Fratelli, che abbiate ben presente come sia rimasta sempre vigile la sollecitudine della S. Madre Chiesa perché il Sacramento del Matrimonio, proclamato Grande dall’Apostolo, venisse celebrato pubblicamente e in presenza dei fedeli.

Affinché con ancor più diligenza di quanto era avvenuto in passato, ciò venisse in seguito da tutti osservato, il Santo Sinodo Tridentino, ricalcando le orme del Concilio Lateranense celebrato sotto Innocenzo III, stabilì che da quel momento, prima della celebrazione del matrimonio, il parroco dei nubendi procedesse, per tre volte e in tre giorni di festa consecutivi, alle pubblicazioni in Chiesa durante la Messa; quindi, in assenza di alcun legittimo impedimento, avesse luogo la rituale celebrazione in presenza del popolo, davanti al parroco o ad altro sacerdote regolarmente delegato dal parroco o dall’Ordinario, e a due o tre testimoni. Volle pure il Santo Sinodo che presso il parroco venisse diligentemente custodito il registro su cui erano stati riportati i nomi dei coniugi e dei testimoni, il giorno e il luogo del matrimonio.

1. Queste provvidenziali disposizioni, sancite opportunamente da così grande autorità, sembrano gradualmente decadere per la malvagia situazione dei tempi e quasi diventare senza forza per la prassi troppo diffusa di matrimoni celebrati in modo a tal punto segreto da cancellarne, se possibile, anche il ricordo e relegarli per sempre nelle tenebre dell’oblio.

È diventato abituale celebrarli senza le previe rituali pubblicazioni, davanti al solo parroco, o ad altro sacerdote da lui delegato, in presenza di due soli testimoni convocati dagli stessi contraenti, la cui connivenza non è ad alcuno di loro sospetta. Spesso si procede fuori della Chiesa; qualche volta anche al suo interno ma con le porte chiuse, o in un momento che non registra la presenza di alcun altro: la conoscenza dell’avvenuto matrimonio, al di fuori del parroco, dei contraenti e dei testi, sfugge completamente agli altri.

2. Ciascuno può agevolmente rendersi conto, se ferma l’attenzione sulle conseguenze nefaste, di quanto si scostino dalla dignità del Sacramento e dalle disposizioni delle leggi ecclesiastiche questi matrimoni volgarmente detti di coscienza, per poterli avversare nel modo più deciso.

Di qui traggono infatti origine gravi peccati, specialmente per coloro che, messo da parte il divieto del Divino Giudice, dopo aver lasciata la prima moglie, sposata segretamente, promettono di sposarsi pubblicamente con un’altra, ingannandola con la speranza del futuro matrimonio e inducendola a convivere in riprovevole dissolutezza.

La malvagia concupiscenza acceca a tal punto la mente di alcuni, da indurli a contrarre un nuovo matrimonio segreto dopo un primo ugualmente segreto e non ancora sciolto dalla morte del coniuge precedente, macchiandosi del grave delitto della poligamia. Altri ancora si spingono a così grave impudenza, nel disprezzo di questo grande Sacramento, da non rigettare di legarsi impudentemente con la poligamia, procedendo a nuove nozze, in pubblico o in privato, dopo le prime compiute in segreto.

Mira dunque quali gravi mali nascano da questi matrimoni, tanto da non poterli in alcun modo tollerare!

Se dunque per rimuovere ogni indizio del matrimonio ne consegue che l’uomo viva separato dalla donna, viene immediatamente rimosso il consacrato modo di vivere nell’unità e viene vanificata la parola del Signore: "Si unirà l’uomo alla sua donna e saranno due in una carne sola" (Gen 2,24). Se questo costume di vita sarà conservato, nessuno potrà non accusare la materia quale riprovevole e scandalosa. Né il danno inferto per lo scandalo potrà essere riparato se si procederà alla celebrazione del matrimonio segreto, perché il peccato è avvolto nelle tenebre e viene da tutti ignorato.

3. Pure i danni che colpiscono la sopraggiunta prole non sono di minore entità. Spesso infatti accade che i figli, allontanati dai genitori e soprattutto dalla madre, non possono essere allevati né nella virtù né in modo decoroso, ma restano abbandonati in balìa del caso, sempreché i genitori, contro le leggi della natura, non arrivino addirittura con intento delittuoso ad attentarne la vita. Se pure un delitto così orrendo trattenga i genitori e la natura stessa li sospinga a nutrire i figli e ad educarli, altre lacrimevoli conseguenze incombono sulla prole nata dal matrimonio segreto, per la perdita delle sostanze e dei beni della famiglia, data l’impossibilità di entrarne in possesso, pur esigendolo i diritti del sangue, perché a causa del matrimonio segreto viene loro sottratta la legittimità e la prova della filiazione.

4. A questa stessa sorgente di mali debbono essere fatti risalire i matrimoni segreti contratti dai figli, ancora sottoposti all’autorità paterna, contro il giusto volere del padre, e nessuno ignora quali gravi inconvenienti ne derivano. Che altro?

A tal punto è arrivata la malvagità che a volte persone, assurte agli Ordini minori, hanno osato mantenere pensioni e benefici destinati al culto divino e agli uffici ecclesiastici, anche dopo il matrimonio contratto clandestinamente, procurandosi in modo meschino una tomba con le inique ricchezze.

5. Questa lunga serie di mali meriterebbe piuttosto di essere pianta con abbondanza di lacrime che essere più a lungo descritta. Ma poiché da questo osservatorio della Sede Apostolica, la nostra vigilanza rivendica a sé ogni preoccupazione, non possiamo trattenerci dal suscitare la vostra pietà e il vostro zelo chiamandovi, Venerabili Fratelli, a condividere la Nostra ansietà, perché anche di notte vegliate sul gregge a voi affidato e che la triste situazione dei tempi avvia alla rovina.

Anzitutto dunque la non infrequente occasione di rischio vi renda più cauti nel dispensare dalle pubblicazioni, da cui spesso, da chi si accinge a contrarre matrimonio, viene richiesta la dispensa per un malvagio intento.

Quanto cautamente e attentamente debbano comportarsi i Vescovi in simili circostanze, vi vengono prospettate dal Concilio Tridentino motivazioni pienamente evidenti. Se infatti (afferma lo stesso Santo Sinodo) si affaccerà l’ipotesi che il matrimonio possa essere fraudolentemente impedito, se venissero prima effettuate le pubblicazioni, in questo caso si proceda almeno ad una pubblicazione, oppure si dia corso alla celebrazione alla presenza del parroco e di due testimoni e in seguito, prima che il matrimonio sia consumato, si facciano in Chiesa le pubblicazioni, per scoprire in modo più agevole l’esistenza di eventuali impedimenti.

Anche se resta in potere del Vescovo concedere in ogni caso la dispensa dalle pubblicazioni, tuttavia questa facoltà non dipende esclusivamente dalla volontà di chi dispensa, ma viene limitata dal Tridentino con leggi di oculata prudenza e di attento giudizio: ciò significa esigere una legittima causa di dispensa.

6. È pure necessario che sia da voi impiegata una pari e fors’anche una maggiore vigilanza, perché dopo la dispensa non si celebri il matrimonio davanti al parroco o davanti ad un altro sacerdote delegato dallo stesso parroco o da voi, presenti due o tre testimoni di sicura fiducia, al solo scopo di non far trapelare alcuna notizia o voce sulla celebrazione.

Infatti, perché ciò possa essere compiuto nel rispetto delle prescrizioni dei Sacri Canoni, si richiede non una qualsiasi semplice causa o di poco peso, ma grave e sommamente pressante. Dal Sacro Tribunale della Nostra Penitenzieria, la circostanza che permette di celebrare un siffatto matrimonio viene anzitutto ravvisata nel fatto che l’uomo e la donna, vivendo pubblicamente come marito e moglie senza che alcuno possa sospettare della loro colpa, persistano in uno stato di occulto concubinato. Ciascuno può facilmente pensare quanto sia inopportuno, per liberarli dal soffio della perdizione, indurli a contrarre pubblicamente il matrimonio dopo le pubblicazioni.

Abbiamo pensato bene di proporvi questa prassi, non perché la dispensa sia opportuna solamente nel caso menzionato, esistendo pure altri casi consimili e forse anche più urgenti in cui occorra dare la dispensa, ma perché il dovere del vostro ufficio pastorale s’indirizzi ad analizzare con curale legittime e urgenti cause della dispensa, per evitare che i matrimoni celebrati in segreto abbiano le lacrimevoli conseguenze che con profondo dolore abbiamo elencato.

7. Per questo motivo dunque vi esortiamo, e con insistenza vi invitiamo, a fare una diligente indagine sulle persone che chiedono di contrarre un matrimonio segreto. Dovrete accertare se le qualità, la posizione sociale e le condizioni siano tali da poterlo giustificare; se dipendono da se stessi o da altri. Se sono figli di famiglia, le cui nozze sono giustamente avversate dal padre, non sarebbe troppo consono all’incarico episcopale che svolgete offrire ai figli facile occasione alla disobbedienza. Se si tratta di chierici assurti agli Ordini minori che abbiano conseguito pensioni o benefici ecclesiastici, il loro detestabile possesso nella vita coniugata può essere frenato con opportuni rimedi.

Anzitutto però la vostra sollecitudine si preoccupi, prima che venga concessa la licenza per il matrimonio segreto, che i contraenti presentino documenti sulla libertà di stato chiari, sicuri ed esenti da qualsivoglia frode, per allontanare, da chi è di mente disonesta, il pericolo della poligamia.

8. Per quanto riguarda il ministro del matrimonio segreto, vogliamo che a questa funzione sia destinato il parroco di quello dei due contraenti la cui conoscenza delle persone, l’esperienza e la lunga pratica si presume abbiano reso più competente di qualsiasi altro sacerdote forestiero. Se tuttavia ricorressero precise circostanze che sembrano richiedere un sacerdote diverso dal parroco, in presenza di un’urgente grave causa, ne sia da voi scelto uno che venga raccomandato dalla rettitudine, dalla dottrina e dall’abilità ad assolvere l’incarico.

9. Chiunque sia l’incaricato ad assistere al matrimonio, deve essere severamente ammonito di non assistervi se non avrà prima esortato nel Signore, con paterno amore, i coniugi sulla necessità di rigenerare al più presto con il santo Battesimo i figli nascituri e sul fatto che dovranno rendere a Cristo Giudice uno stretto rendiconto, se non riconosceranno la legittimità dei figli, non li avranno imbevuti di pietà e di buoni costumi, e non permetteranno loro di godere dei beni temporali lasciati dagli avi nelle disposizioni testamentarie o trasmessi dalla provvida autorità delle leggi.

10. Dopo la celebrazione del matrimonio, venga trasmesso senza indugi al Vescovo, dal parroco o dal sacerdote in presenza del quale ha avuto luogo, il documento scritto con l’annotazione del luogo, della data e dei testi presenti alla celebrazione. Sarà poi precisa vostra responsabilità curare che il documento venga trascritto in un apposito registro, distinto da quello in cui vengono riportati normalmente i matrimoni contratti in pubblico, perché resti perenne ricordo del fatto. Questo registro, appositamente preparato per i matrimoni segreti, chiuso e sigillato, venga con riguardo custodito nella vostra Cancelleria Vescovile. Potrà essere dissuggellato e permetterete con il vostro consenso che sia aperto solamente nel caso che vi si debba trascrivere qualche altro matrimonio dello stesso tipo, o lo richieda la necessità di amministrare la giustizia, o venga richiesto un documento veramente necessario da chi non possa procurarsi altrove documenti probatori.

Dovrete però ricordarvi che, espletata la bisogna, sia nuovamente chiuso e sigillato come per l’addietro.

I certificati e le attestazioni dei matrimoni segreti, redatti dal parroco o dal sacerdote che ne fa le veci e da sottoporre alla vostra attenzione, siano trascritti nel suddetto registro come si trovano, parola per parola, ad opera di una persona a ciò deputata, che goda di chiara e universale fama di integrità e di stima. Certificati e attestazioni siano da voi conservati, raccolti in un luogo segreto e protetto.

11. Nel caso che da un matrimonio, del tipo ricordato, nasca un figlio, questo sia mondato dalla salutare acqua del Battesimo nella stessa Chiesa dove viene indistintamente amministrato il Battesimo agli altri bambini. E poiché è ovvio che, per mantenere nascosto il matrimonio contratto segretamente, non si possa fare alcuna menzione dei genitori e il loro nome sia volutamente omesso nel registro dei battezzati, vogliamo ed espressamente ordiniamo che, ad opera del padre del battezzato, e in caso di sua morte, ad opera della madre, l’accolta prole sia a voi denunciata. Questa denuncia venga fatta direttamente dagli stessi genitori o per mezzo di una lettera stesa di proprio pugno o per il tramite di una persona degna di fede scelta da loro stessi, al fine di avere sicura certezza che il figlio battezzato in quel luogo e in quella data, pur avendo tralasciato o menzionato nomi fittizi dei genitori, è legittimo anche se nato dal contratto di un matrimonio segreto. Perché tutto ciò non venga dimenticato una volta che sia stato a voi notificato, deve essere annotato fedelmente in un registro da parte di chi è stato delegato alla registrazione dei matrimoni segreti. Il registro su cui debbono essere riportati i battezzati e i nomi di entrambi i genitori, anche se distinto da quello dei matrimoni, deve essere custodito nella Cancelleria Vescovile con la stessa cura e con le stesse precauzioni, chiuso e sigillato, secondo le stesse modalità prescritte per il registro dei matrimoni segreti.

12. Poiché non mancheranno persone che non ascoltano la voce della propria coscienza e trascureranno di ottemperare a queste Nostre ingiunzioni, siano colpite con pene proporzionate alle colpe. Anzi, essendo a Noi ben noto per esperienza che in questi particolari casi gli uomini, declinando lo sguardo verso terra, diventano per rispetto umano più restii e vengono distolti dalla via del retto agire, comandiamo che siano da voi divulgati i matrimoni segreti e resi noti, se avrete certa notizia che, nato un figlio da un matrimonio occulto, sia stato battezzato senza menzionare i nomi dei genitori e non vi sia stata data alcuna notizia, com’era doveroso, da parte dei genitori entro trenta giorni da computare dalla nascita.

13. Perché non abbiano ad accusare i propri Pastori di prevaricazione, di diffamazione e di violazione del segreto, dovete sommamente preoccuparvi che il parroco o altro sacerdote da delegare alla celebrazione del matrimonio segreto ammonisca a chiare lettere che la celebrazione di un tale matrimonio viene loro concessa a queste condizioni e a questo preciso patto: che i figli nascituri non solo debbano essere rigenerati con il Santo Battesimo, ma subito dopo debbano essere notificati al Vescovo con l’annotazione del luogo e della data dell’amministrazione del Sacramento e con la precisa indicazione dei genitori da cui sono nati, come è stato sopra indicato. In caso contrario, anche se il matrimonio è stato contratto con la promessa del segreto da parte del Vescovo, verrà reso pubblico in favore dei figli, per stornare da loro una grave e inammissibile sventura.

14. Vogliamo infine che i documenti e le attestazioni dei matrimoni segreti e dei figli in essi procreati, estratti da questi registri affidati alla vostra custodia come sopra specificato, abbiano lo stesso valore che vantano quelli desunti dagli altri registri parrocchiali dei Battesimi e dei Matrimoni.

15. Disponiamo, Venerabili Fratelli, che le Nostre prescrizioni, in queste avverse circostanze, siano da voi scrupolosamente osservate per la salute delle anime e per la salvaguardia della disciplina ecclesiastica, che a causa della crescente malvagità degli uomini deve sempre sopportare e temere nuovi danni.

Del resto con questa Nostra lettera non vogliamo accantonare quei più validi rimedi che la vostra prudenza riconosce adatti a questo male in continua recrudescenza, da aggredire con ogni mezzo in forza del compito pastorale.

Nel contempo impartiamo a voi, in segno di amore paterno e di benevolenza, l’Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il giorno 17 novembre 1741, nel secondo anno del Nostro Pontificato.