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Gregorio XVI
Ad beatissimi
Per solennizzare il più possibile la memoria del beatissimo Principe degli Apostoli, al quale Noi siamo succeduti senza nessun merito, i Romani Pontefici Nostri Predecessori, con un mirabile sforzo di pietà e di munificenza, non soltanto provvidero splendidamente la basilica Vaticana di eccellentissime opere ed ornamenti, ma altresì credettero bene di doverla arricchire di grandissimi privilegi e doni spirituali.
Venerando poi, giustamente e a buon diritto, con la massima riverenza, il glorioso sepolcro degli Apostoli situato nella cripta della stessa basilica, pensarono che dovesse esservi costruito sopra un magnifico altare che le sacre spoglie degli stessi Apostoli rendono più augusto.
Quindi Noi, seguendo l’esempio dei Nostri Predecessori e volendo onorare il menzionato sepolcro con singolare devozione dell’animo Nostro, abbiamo stabilito di arricchirlo di più abbondanti doni di indulgenze.
Pertanto, confidando nella misericordia di Dio Onnipotente e nell’autorità dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo, dichiariamo secondo le regole privilegiato perpetuo tanto per i vivi che per i defunti l’altare sotterraneo dei santi Apostoli Pietro e Paolo della basilica Vaticana, che sta sotto l’altare maggiore pontificio. Concediamo inoltre che nel medesimo altare possa essere celebrata la messa votiva dei santi Apostoli Pietro e Paolo da qualunque sacerdote secolare o di qualsivoglia ordine, congregazione o istituto regolare, in ogni tempo dell’anno, eccettuati soltanto i giorni dell’Epifania, della Domenica delle Palme e di tutta la Settimana Santa e della Pasqua di Risurrezione, di Pentecoste, del Natale di Nostro Signor Gesù Cristo e dell’Assunzione della Beata Maria Vergine.
Permettiamo poi che negli otto giorni che seguono la festa degli Apostoli Pietro e Paolo, possa essere celebrata la messa in rito doppio, come nella festa. Infine, mossi da pio affetto ad aumentare la religiosità dei fedeli e la salute delle anime coi celesti tesori della Chiesa, concediamo misericordiosamente nel Signore, nel giorno che lo faranno, l’indulgenza plenaria e la remissione di tutti i loro peccati a tutti i fedeli che, una volta al mese, sinceramente pentiti e confessati e nutriti della santa Comunione, avranno visitato devotamente quell’altare e lì avranno rivolto a Dio devote preghiere implorando il patrocinio dei beati Apostoli Pietro e Paolo per la felice condizione di Santa Romana Chiesa e per la propagazione della fede cattolica. Concediamo inoltre generosamente l’indulgenza di trecento giorni ogniqualvolta avranno visitato lo stesso altare e lì avranno pregato Dio ognuno secondo la propria devozione.
Concediamo ancora che tutte e singole le indulgenze, le remissioni dei peccati e le attenuazioni delle penitenze possano essere applicate come suffragio anche alle anime dei fedeli che, unite a Dio nell’amore, passarono da questa vita. Queste norme sono destinate a valere nei tempi presenti, perpetui e futuri, nonostante le costituzioni e decisioni apostoliche e qualunque altra disposizione contraria.
Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 17 luglio 1836, anno sesto del Nostro Pontificato.