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Gregorio XVI
Pastorale officium
L’ufficio pastorale che Ci è stato affidato dall’alto richiede assolutamente ed esige che provvediamo con il massimo zelo e la massima vigilanza al bene e al vantaggio di tutti i cristiani. Abbiamo pertanto stabilito a mezzo lettera apostolica redatta in data odierna, dietro consiglio dei Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa preposti all’attività di Propaganda Fide, di erigere, o meglio ripristinare, la provincia di Hu-quang dell’Impero Cinese in Vicariato apostolico distinto, come era prima, cessando l’amministrazione affidata al Vescovo di Xansi fin dall’anno 1762. Noi, desiderando provvedere con maggior cura alla istituzione e al governo del suddetto Vicariato, con il consiglio degli stessi Nostri Venerabili Fratelli Cardinali, abbiamo stabilito di mettere te, Venerabile Fratello, a capo del Vicariato, tenuto conto della tua esimia pietà, della tua prudenza, della tua dottrina, del tuo zelo religioso e della lunghissima esperienza nell’attività missionaria in Cina: previe le dimissioni e il trasferimento dal Vicariato apostolico di Sutchuen, e concedendo al tuo coadiutore, il Venerabile Fratello Vescovo di Maxula Prates, la facoltà di successione nel medesimo Vicariato.
Pertanto, volendo darti prova di particolare benevolenza, assolvendoti da qualsiasi scomunica, sospensione o interdetto, e da altre censure ecclesiastiche, sentenze e pene in qualsiasi modo e per qualsiasi causa inferte – qualora tu vi fossi incorso – ritenendoti pienamente assolto, con questa lettera, con la Nostra autorità, ti trasferiamo dal Vicariato apostolico Sutchuense e ti eleggiamo, costituiamo e nominiamo Vicario apostolico della provincia dell’Hu-quang dell’Impero Cinese, con tutti e singoli i diritti e le facoltà che sono propri di questo ufficio, a beneplacito Nostro e di questa Sede Apostolica, salva sempre, come nelle premesse, l’autorità della Congregazione dei predetti Cardinali.
Contemporaneamente concediamo al Venerabile Fratello il Vescovo Maxubense la facoltà che possa succederti nel Vicariato Sutchuense.
Ordiniamo poi a tutti e ai singoli, ai quali spetta e spetterà, che ti accolgano e ti accettino come Vicario apostolico di detta missione; ti favoriscano in tutto ciò che si riferisce al tuo ufficio; ti obbediscano prontamente; accolgano rispettosamente i tuoi ammonimenti e i tuoi ordini e li eseguano puntualmente; altrimenti Noi approveremo e confermeremo qualsiasi sentenza o pena che tu dovessi legalmente stabilire e infliggere ai ribelli, e le faremo osservare, per l’autorità avuta dal Signore, fino alla piena soddisfazione.
Nonostante le Costituzioni apostoliche e gli ordinamenti, e qualsiasi altra cosa contraria.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l’anello del Pescatore, il 14 agosto 1838, nell’anno ottavo del Nostro Pontificato.