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Pio VI
Quoties animo


1. Quante volte riandiamo con la mente ai tempi difficilissimi in cui Ci tocca vivere! Nondimeno, fra le stesse tribolazioni che troppo Ci hanno colpito e che Ci avrebbero sopraffatto se la grazia di Gesù Cristo non Ci avesse aiutato, Ci è sembrato non inopportuno assecondare le preghiere a Noi rivolte umilmente dal carissimo Nostro figlio in Cristo, Carlo, re cattolico delle Spagne e molto benemerito della nazione cristiana.

2. A nome dello stesso Carlo, re cattolico, Ci è stato esposto che il debito pubblico è talmente cresciuto da far temere danni immensi per i sudditi. Pertanto, lo stesso Re, dopo matura riflessione, ha ritenuto che fra tutti i rimedi nulla sarebbe più opportuno che vendere e alienare tutti i fondi e i beni esistenti nel suo dominio e in qualunque modo appartenenti e attinenti ad ospedali, ospizi, orfanotrofi, confraternite e ad altre opere pie e laicali, nonché a cappellanie collative e a fondazioni ecclesiastiche di analogo giuspatronato, anche ecclesiastico, e di destinare il ricavato all’annullamento e all’estinzione del debito pubblico, con la promessa di versare ai proprietari dei fondi e dei beni, tramite il regio erario, un interesse annuo del tre per cento. Se Noi lo autorizzassimo, ciò non solo non sarebbe di danno, ma tornerebbe a vantaggio delle stesse opere pie e fondazioni. Dispose pertanto che Ci venisse chiesto umilmente che Ci degnassimo, con apostolica benevolenza, di provvedere opportunamente a quanto sopra detto.

3. Noi, dunque, aderendo alle richieste dello stesso re cattolico Carlo ed alle suppliche umilmente presentateci a nome suo, soltanto per questo caso lo assolviamo e lo riterremo assolto da qualunque pena di scomunica, di sospensione e di interdetto e da altre censure, sentenze e pene ecclesiastiche in qualunque modo e per qualunque causa irrogate, qualora vi fosse incorso.

Alle vostre Fraternità e alla vostra discrezione con la presente lettera affidiamo e disponiamo che fintantoché vi risulti di evidente utilità per i luoghi pii ed ecclesiastici, permettiate senza incorrere in nessuna pena di sospensione, interdetto e in altre pene ecclesiastiche, l’alienazione e la vendita di tali fondi e beni esistenti nell’ambito delle vostre diocesi – ma soltanto per quella parte di fondi e di beni l’alienazione e la vendita dei quali sarà utile – salva tuttavia in tali vendite e alienazioni la forma delle costituzioni apostoliche. Ciò per uno speciale e benigno favore che non dovrà mai essere invocato ad esempio. Di tutto oneriamo specificamente la coscienza di ciascuno di voi, e poniamo la condizione che il pagamento dell’interesse del tre per cento su quanto ricavato dall’incameramento e dalla vendita dei beni sia effettuato dal regio erario con tale certezza che la riscossione non venga mai a cessare o ad essere impedita.

4. Dichiariamo che la presente lettera deve essere sempre, anche in futuro, sicura, valida ed efficace; sortire e raggiungere tutti quanti i suoi effetti e avere l’appoggio in tutto e per tutto da coloro a cui spetta e per il tempo che occorre. Così, in base a quanto premesso, devono giudicare e decidere tutti i giudici ordinari, ed anche i delegati uditori delle cause del Nostro palazzo apostolico, i Cardinali della Santa Romana Chiesa anche se legati a latere e i Nunzi della Santa Sede, tolta a tutti ogni facoltà e autorità di giudicare e interpretare diversamente. Sarà privo di valore legale e nullo un giudizio diverso sopra questi argomenti espresso da chiunque, con qualsiasi autorità, scientemente o per ignoranza.

5. Noi deroghiamo nonostante le disposizioni di qualsiasi devoto testatore o di altri fondatori; nonostante perfino le ultime volontà (alle quali deroghiamo limitatamente a quella parte che è contraria a questa concessione); nonostante le disposizioni apostoliche o quelle adottate nei Concilii generali, provinciali e sinodali, o le costituzioni speciali e le consuetudini e gli statuti degli stessi luoghi pii anche se confermati da un giuramento, da un’approvazione apostolica o da una qualsiasi altra ratifica; nonostante anche i privilegi e le lettere apostoliche precedenti concessi alle persone, di qualunque tenore e forma, anche con atti derogativi delle derogatorie e con altri più efficaci, efficacissimi, e con insolite clausole, e con altri decreti generali o particolari, e con altri in qualsiasi modo concessi, approvati e rinnovati. A tutte queste e singole norme (il cui tenore riteniamo completamente e sufficientemente espresso con la presente, come fossero inserite parola per parola e che per il futuro rimarranno in vigore) agli effetti di quanto premesso deroghiamo esplicitamente, ma soltanto in modo particolare, nonostante qualsiasi altra disposizione contraria.

6. Vogliamo poi che agli estratti o esemplari della presente lettera, anche stampati, firmati a mano da un pubblico notaio e muniti del sigillo di una persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti lo stesso assenso che si presterebbe alla lettera stessa se fosse presentata o mostrata.

Dato per speciale Nostro mandato, sotto l’anello del Pescatore, il giorno 13 agosto 1799, nel venticinquesimo anno del Nostro Pontificato.