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Pio VIII
In supremi


1. Chiamati dalla Divina bontà, certamente senza alcun merito Nostro, al vertice della dignità Apostolica, giunti in alto mare Noi abbiamo ben presto compreso che siamo ad ogni ora esposti ad essere sommersi, se la mano possente che sostenne il Principe degli Apostoli che camminava sui flutti non Ci protegge. È dunque necessario che umili suppliche ed unanimi voti chiamino su di Noi il soccorso efficace di Colui al quale piacque innalzare la Nostra debolezza ad una dignità così alta e terribile. Se la destra del Signore che Ci ha esaltati non spiega a Nostro favore la sua potenza, e se non moltiplica in Noi il coraggio e la forza, diverrebbero inutili i Nostri sforzi e la sollecitudine di cui siamo penetrati per tutte le Chiese. Noi abbiamo quindi creduto conveniente di reclamare pressantemente la preghiera di tutto il gregge, la cui guida Ci è stata affidata, ben ricordando che Pietro ricevette dal cielo una miracolosa assistenza quando la Chiesa pregava incessantemente per lui. Affinché si proceda convenientemente con più ardente senso di devozione e con animi preparati, e questa offerta di lodi torni più gradita al Signore, seguendo l’esempio dei Pontefici Romani Nostri Predecessori, i quali hanno cominciato il loro Pontificato premunendosi in qualche modo di questo viatico per un viaggio così pericoloso, Noi abbiamo stabilito di aprire, con Apostolica liberalità, i tesori della Chiesa, dei quali Ci è affidata la distribuzione, e di annunciare al mondo cattolico un’indulgenza plenaria in forma di Giubileo.

2. Perciò, confidando nella misericordia di Dio Onnipotente e nell’autorità dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo, in virtù di quel potere di legare e di sciogliere che il Signore Ci ha attribuito, quantunque siamo indegni di un tale favore, con la presente lettera Noi diamo e concediamo l’indulgenza plenaria e la remissione di tutti i peccati ai fedeli dell’uno e dell’altro sesso dimoranti in questa alma Nostra città, i quali, dalla terza domenica dopo la Pentecoste, cioè dal 28 di questo mese fino al prossimo 12 luglio compreso, che cadrà nella quinta domenica dopo la Pentecoste, visiteranno due volte, nel corso di queste due settimane, la Basilica di San Giovanni in Laterano, quella del Principe degli Apostoli, e quella di Santa Maria Maggiore, o almeno una di queste Chiese; vi pregheranno con devozione per un certo tempo, digiuneranno il mercoledì, il venerdì e il sabato di una di queste settimane, si confesseranno e riceveranno devotamente il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia, e faranno qualche elemosina ai poveri, ciascuno secondo la propria pietà. A tutti coloro, poi, che, dimorando fuori di Roma, in qualunque luogo, avuta notizia di questa lettera visiteranno due volte le Chiese designate dagli Ordinari, o dai loro Vicari o da altri ufficiali ecclesiastici, o per loro ordine da coloro che hanno cura delle anime nei suddetti luoghi, e che, dopo aver visitato due volte queste Chiese o alcune di esse nello spazio di due settimane (le quali settimane verranno determinate dalle autorità sopra menzionate), compiranno devotamente le altre opere già accennate, Noi concediamo ugualmente l’indulgenza plenaria di tutti i peccati, come solitamente si usa concedere nell’anno del Giubileo ai fedeli che visitano certe Chiese dentro e fuori della città di Roma.

3. I naviganti e chi è impegnato in un viaggio, non appena saranno rientrati al proprio domicilio, dopo aver compiuto quanto sopra descritto e aver visitato due volte la Chiesa Cattedrale o la Principale, o anche la Chiesa Parrocchiale del luogo di dimora, potranno a pieno titolo fruire della stessa indulgenza.

Ai Regolari di entrambi i sessi, anche a quelli che trascorrono la vita in perpetua clausura, e a quelli, siano laici od ecclesiastici, Secolari o Regolari, che si trovano in carcere o in prigionia, e ancora a chi è impedito da una malattia o da qualsivoglia ostacolo, non potendo adempiere in tutto o in parte a quanto disposto, concediamo che questo sia loro commutato, ad opera di un confessore a ciò deputato dagli Ordinari, in altri atti di devozione o rimandato ad epoca successiva, con la prescrizione di azioni alla portata dei penitenti.

Diamo inoltre la facoltà di dispensare dalla Comunione i fanciulli che ancora non vi sono stati ammessi: pure a tutti questi concediamo l’indulgenza.

4. Concediamo inoltre a tutti e singoli i fedeli, Secolari o Regolari, membri di qualsivoglia Ordine o Istituto, anche se non compiutamente riconosciuto, il permesso e il potere di scegliere un qualsiasi Sacerdote confessore, sia Secolare, sia Regolare fra quelli approvati dagli Ordinari del luogo (anche per le monache che siano professe o novizie), perché possano essere assolti dalle scomuniche, dalle sospensioni e dalle altre condanne e censure ecclesiastiche, irrogate dal diritto o dal giudice per qualsivoglia motivo, eccezion fatta per quelle sotto elencate. Potranno anche essere loro rimessi tutti i peccati, le trasgressioni, i crimini e i delitti, quantunque gravi ed enormi, sia pure strettamente riservati agli Ordinari del luogo, a Noi e alla Sede Apostolica. Questa assoluzione, tuttavia, si deve intendere concessa non in modo ampio, ma limitatamente, secondo coscienza e per questa volta soltanto.

Concediamo pure la facoltà di commutare, a giudizio dello stesso confessore, i voti, anche sanciti da giuramento e avocati a sé dalla Sede Apostolica (restano esclusi i voti di castità, di religione e di obbligo perché, essendo stati accettati da terzi, comporterebbero un danno nei loro confronti, come anche quelli medicinali, così chiamati perché utili a preservare dal peccato, a meno che non risulti che l’eventuale commutazione riesca a distogliere dal peccato con minore efficacia di quanto lo potesse il contenuto del precedente voto), in altre salutari opere di pietà, con l’aggiunta beninteso, per ciascuna delle persone sopra menzionate, di una congrua penitenza a giudizio del confessore.

5. Con la presente lettera non intendiamo tuttavia dispensare in ordine ad alcune situazioni irregolari, sia pubbliche, sia segrete o parzialmente occulte a causa di incapacità o per motivi inabilitanti, qualunque ne sia stata la causa che le ha determinate, e neppure concedere, al riguardo, qualche potere di dispensa, di riabilitazione e di restituzione allo stato primitivo, neanche in foro conscientiae. Non è Nostra intenzione procedere a deroghe a quanto disposto dalla Costituzione Sacramentum poenitentiae pubblicata con opportuni chiarimenti dal Nostro Predecessore Benedetto XIV di felice memoria.

Con il presente scritto non possiamo in alcun modo concedere la possibilità di fruire dell’indulgenza a chi sia stato da Noi, dalla Sede Apostolica, da qualche Prelato o Giudice ecclesiastico, scomunicato, sospeso, interdetto, o sia incorso notoriamente in sentenze e censure o sia stato pubblicamente denunciato, a meno che, nello spazio di tempo delle sopra indicate due settimane, non abbia soddisfatto alle ingiunzioni o non sia intervenuto un accordo tra le parti.

6. Perché sia resa possibile l’attuazione delle disposizioni della presente lettera comandiamo con forza, in virtù della santa obbedienza, e ingiungiamo a tutti indistintamente i Venerabili Fratelli Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi e altri Prelati delle Chiese, nonché a tutti gli Ordinari, ovunque dimoranti, ai loro vicari e ufficiali e, in loro difetto, a chi ha cura d’anime, subito dopo aver ricevuto gli estratti della presente lettera o anche copie a stampa, di renderli di pubblico dominio senza alcun indugio o impedimento: ne cureranno la divulgazione nelle loro Chiese, diocesi, province, città, contrade e paesi, e faranno conoscere quale Chiesa o quali Chiese saranno da visitare e in quale tempo per lucrare il presente Giubileo.

7. Deroghiamo nonostante le Costituzioni e le Regole Apostoliche, specialmente quelle dalle quali la facoltà di assolvere in certi ben determinati casi è così riservata al Romano Pontefice regnante, che concessioni simili, o dissimili, delle indulgenze non possono essere accordate a nessuno, a meno che in tali Costituzioni e Regole non si faccia un’espressa menzione o una speciale deroga; nonostante ancora la Nostra norma sulle indulgenze da concedere "ad instar"; nonostante anche le Costituzioni e le consuetudini di qualsiasi Ordine, Congregazione o Istituto, anche se confermate da un giuramento, da un’approvazione Apostolica o da una qualsiasi altra ratifica; nonostante anche i privilegi, gli indulti e le lettere Apostoliche in qualunque modo concessi, approvati e rinnovati agli stessi Ordini, Congregazioni e Istituti e singolarmente a membri di essi.

A tutte queste e singole concessioni, anche se ad esse o al loro contenuto fossero annesse una menzione speciale, specifica, espressa ed esclusiva, e clausole generali importanti, o fosse usata qualsiasi altra espressione o una particolare forma per tutelarle: Noi, ritenendo il loro tenore come sufficientemente espresso dalla presente lettera e salva sempre la forma loro data, per questa voltavi deroghiamo in modo speciale, nominativamente ed esplicitamente ad effetto di quanto premesso, nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Affinché questa lettera, non potendo essere recapitata in ogni luogo, giunga più facilmente a conoscenza di tutti, vogliamo che agli estratti o alle copie di essa, anche stampati, firmati di mano di un pubblico Notaio e muniti del sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica, in qualunque luogo e presso tutti si presti la medesima fede che si presterebbe alla presente se fosse esibita e mostrata.

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 18 giugno 1829, anno primo del Nostro Pontificato.